Art. 2. L'importo delle pensioni e dei soprassoldi di cui all'art. 1 e' versato alle istituzioni designate con decreti del Ministro per la difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari decorati al valor militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI