Art. 2.

  L'importo  delle  pensioni  e  dei soprassoldi di cui all'art. 1 e'
versato  alle  istituzioni  designate con decreti del Ministro per la
difesa, le quali provvedono alla assistenza degli orfani dei militari
decorati al valor militare.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI