(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 1)
Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre  1942,  n.  1415,
concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e  di  montacarichi
                        in servizio privato. 

 
                               Art. 1. 
                         Licenza di impianto 

 
  Chiunque intenda installare in un fabbricato di sua  proprieta'  un
ascensore o montacarichi, previsti dall'art. 1 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, deve chiederne licenza al prefetto. 
  La domanda di licenza di impianto deve essere presentata  in  carta
legale con copia conforme in carta libera e  corredata  del  seguenti
documenti: 
    1.  -  a)  disegno  in  scala  di  almeno  1/50   per   l'insieme
dell'impianto e 1/20 per 1 particolari da cui  risulti  il  complesso
dell'impianto stesso con particolare riguardo ai seguenti punti: 
      locale delle macchine e delle carrucole di rinvio, se vi  sono,
altezza degli stessi, con le relative sistemazioni; 
      pianta della cabina, del contrappeso e  dei  relativi  vani  di
corsa; 
      sezione  verticale  della  cabina  e  del  vano  di  corsa  con
particolare riguardo all'altezza  della  cabina  e  delle  rispettive
porte, agli spazi liberi ed ai margini di corsa agli estremi dei vano
ed eventuale applicazione di ammortizzatori; 
      difese del vano e cancelli e relative altezze e sistemazioni; 
      distanza fra cancelli del vano e cancelli della cabina,  se  vi
sono, o fra cancelli  del  vano  e  cabina,  quando  non  esistano  I
cancelli delle cabine; distanza delle relative  soglie;  altezza  del
paramento verticale delle soglie della cabina e del vano di corsa; 
    b) relazione descrittiva dalla quale risultino: 
      la  casa  costruttrice  dell'impianto,  categoria,  numero   di
fabbricazione, tipo, portata, velocita', corsa e numero delle fermate
dell'ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la
natura  delle  difese  dei  cancelli;  i  dispositivi  di   sicurezza
paracadute   e   contro   eccesso   di   velocita';   le    eventuali
apparecchiature speciali per ascensori veloci, a  piu'  velocita',  a
porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco
e dell'apparecchiatura elettrica del circuito principale,  di  quello
di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme; 
    c) dimensionamento  delle  guide,  tenuto  conto  dell'intervento
degli  apparecchi  paracadute  in  caso  di  rottura  dei  mezzi   di
sospensione della cabina; calcoli della struttura di  sostegno  degli
argani o delle carrucole di rinvio, poste alla sommita' del  vano  di
corsa, delle catene, delle funi  e  dei  relativi  attacchi  e  della
stabilita' delle funi allo scorrimento. 
    2. - Ricevuta dell'Ufficio  del  registro  attestante  l'eseguito
pagamento della tassa di concessione governativa per l'impianto,  nei
casi contemplati dall'art. 7 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415. 
  La copia della  domanda  viene  trasmessa  con  gli  atti  allegati
all'organo tecnico cui e'  demandato  il  collaudo  dell'impianto.  A
seguito del  parere  tecnico  favorevole,  il  prefetto  rilascia  al
richiedente la licenza per l'impianto, che deve essere riportata  sul
libretto di matricola, di cui al seguente articolo.