Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato. Art. 1. Licenza di impianto Chiunque intenda installare in un fabbricato di sua proprieta' un ascensore o montacarichi, previsti dall'art. 1 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, deve chiederne licenza al prefetto. La domanda di licenza di impianto deve essere presentata in carta legale con copia conforme in carta libera e corredata del seguenti documenti: 1. - a) disegno in scala di almeno 1/50 per l'insieme dell'impianto e 1/20 per 1 particolari da cui risulti il complesso dell'impianto stesso con particolare riguardo ai seguenti punti: locale delle macchine e delle carrucole di rinvio, se vi sono, altezza degli stessi, con le relative sistemazioni; pianta della cabina, del contrappeso e dei relativi vani di corsa; sezione verticale della cabina e del vano di corsa con particolare riguardo all'altezza della cabina e delle rispettive porte, agli spazi liberi ed ai margini di corsa agli estremi dei vano ed eventuale applicazione di ammortizzatori; difese del vano e cancelli e relative altezze e sistemazioni; distanza fra cancelli del vano e cancelli della cabina, se vi sono, o fra cancelli del vano e cabina, quando non esistano I cancelli delle cabine; distanza delle relative soglie; altezza del paramento verticale delle soglie della cabina e del vano di corsa; b) relazione descrittiva dalla quale risultino: la casa costruttrice dell'impianto, categoria, numero di fabbricazione, tipo, portata, velocita', corsa e numero delle fermate dell'ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute e contro eccesso di velocita'; le eventuali apparecchiature speciali per ascensori veloci, a piu' velocita', a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme; c) dimensionamento delle guide, tenuto conto dell'intervento degli apparecchi paracadute in caso di rottura dei mezzi di sospensione della cabina; calcoli della struttura di sostegno degli argani o delle carrucole di rinvio, poste alla sommita' del vano di corsa, delle catene, delle funi e dei relativi attacchi e della stabilita' delle funi allo scorrimento. 2. - Ricevuta dell'Ufficio del registro attestante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'impianto, nei casi contemplati dall'art. 7 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415. La copia della domanda viene trasmessa con gli atti allegati all'organo tecnico cui e' demandato il collaudo dell'impianto. A seguito del parere tecnico favorevole, il prefetto rilascia al richiedente la licenza per l'impianto, che deve essere riportata sul libretto di matricola, di cui al seguente articolo.