(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 10)
                              Art. 10. 
          Intervento del prefetto nei casi di inosservanza 

 
  In caso di inosservanza delle disposizioni della legge  24  ottobre
1942, n. 1415, del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600,  e
di quelle di  cui  agli  articoli  precedenti,  il  prefetto  dispone
direttamente, o su proposta degli organi incaricati  della  vigilanza
sull'esercizio e manutenzione  degli  ascensori  e  montacarichi,  il
fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. 
  Le disposizioni impartite ed  il  verbale  in  conseguenza  redatto
vanno notificati al  proprietario  dell'ascensore  o  montacarichi  e
all'intestatario della licenza di esercizio.