(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 11)
                              Art. 11. 
                          Norma transitoria 

 
  Coloro  che  hanno  superato  le  prove  di  idoneita'  dinanzi   a
Commissioni di Stato,  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono dispensati dal sostenere ulteriori esami e  possono
ottenere il certificato di cui al precedente art. 9. 

 
                             Visto, il Ministro per i lavori pubblici 
                                             ALDISIO