(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 4)
                               Art. 4. 
                 Rinnovo della licenza di esercizio 

 
  Per il rinnovo della licenza  di  esercizio  prevista  dall'art.  2
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,  occorre  inviare  al  prefetto
almeno un mese prima della scadenza: 
    a) domanda in carta legale; 
    b) libretto di matricola dal  quale  risulti  l'esito  favorevole
della ispezione  periodica  effettuata  ai  fini  del  rinnovo  della
licenza; 
    c)  ricevuta  dell'Ufficio  del  registro  attestante  l'eseguito
pagamento della tassa di  concessione  governativa  per  l'esercizio,
quando richiesta, e ricevuta dell'effettuato  pagamento  della  quota
spettante all'organo tecnico per la verifica del rinnovo licenza. 
  La licenza di rinnovo di esercizio viene  rilasciata  dal  prefetto
sul libretto di matricola. 
  Qualora si intenda rinunziare al rinnovo della licenza di esercizio
dell'ascensore o montacarichi se ne dovra' dare  avviso  al  prefetto
nello stesso termine di un mese prima della scadenza.