(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 5)
                               Art. 5. 
                               Targhe 

 
  La targa di immatricolazione di  cui  all'art.  4  della  legge  24
ottobre 1942, n. 1415, deve portare le seguenti indicazioni: 
    a) organo competente per le verifiche tecniche; 
    b) categoria; 
    c) numero di fabbricazione, ove esista; 
    d) numero di matricola corrispondente a  quello  del  libretto  e
sigla della provincia; 
    e) portata complessiva in chilogrammi. 
  Per gli ascensori adibiti al trasporto di sole persone deve  essere
anche indicato il numero delle persone ammesse, calcolato in base  al
peso di chilogrammi 75 per persona. 
  La targa da applicare alle funi di  cui  all'art.  19  del  decreto
luogotenenziale 31 agosto 1945,  n.  600,  deve  essere  metallica  e
stabilmente fissata ad ogni singola fune e tale  che  le  indicazioni
previste dallo stesso articolo, siano leggibili. 
  Nell'interno della cabina degli  ascensori  devono  essere  esposti
solamente la targa ed  i  cartelli  specificatamente  indicati  nella
legge, nel presente regolamento e nelle norme tecniche approvate  con
decreto  luogotenenziale  31  agosto  1945,  n.  600.  E'  consentita
l'eventuale   applicazione   di    avvertenze    riflettenti    l'uso
dell'ascensore che non contrastino con le norme di legge.