Art. 6. Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1941, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e privato. La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettivo amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente; Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della Commissione di esame. L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della Commissione. A ciascuno dei componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di Commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.