(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 9)
                               Art. 9. 
                     Certificato di abilitazione 

 
  Il certificato di abilitazione  viene  rilasciato  dal  prefetto  a
spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione
d'esame. 
  Il proprietario dello stabile o altro  titolare  della  licenza  di
esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti  al
controllo sono tenuti ad  assicurarsi  che  il  personale  incaricato
della manutenzione dell'impianto sia munito del  certificato  di  cui
sopra.