(Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415- art. 9)
Art. 9.
Certificato di abilitazione
Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a
spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione
d'esame.
Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di
esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al
controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato
della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui
sopra.