Art. 2.

  Il   Prefetto   di   Catanzaro,   sentita   la  Giunta  provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari tra i Comuni interessati, nonche' alla ripartizione tra
gli  stessi,  previo  parere  delle  rispettive  Amministrazioni, del
personale attualmente in servizio presso il comune di Ciro'.
  E'  fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti
della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al
decreto  legislativo  luogotenenziale  18  gennaio 1945, n. 48, e con
l'osservanza,  per  quanto  concerne  il trattamento economico, delle
disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n.
383, della legge comunale e provinciale.
  Al  personale  in  servizio  presso  il  comune di Ciro', che sara'
inquadrato  nei  nuovi  organici,  sara'  mantenuto  ad  personam  il
trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 28. - FRASCA