Art. 2. La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed e' concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi: a) nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole; b) nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole alla elevazione economica e sociale delle classi operaie; c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi; d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana; e) nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entita' finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche nazionali. La decorazione stessa puo' essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemerenze di cui al comma precedente.