Art. 2.

  La  decorazione  dell'Ordine  al  merito  del  lavoro conferisce il
titolo di cavaliere ed e' concessa ai cittadini italiani che si siano
resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:
    a)  nell'agricoltura,  per  avere  compiuto di propria iniziativa
importanti  opere  di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica,
di  disciplina  di  corsi  d'acqua,  o  di  rimboschimenti di terreni
montuosi;   per   avere   introdotto   nuove  colture,  o  importanti
innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per
avere  svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in
modo notevole le condizioni delle classi agricole;
    b)  nell'industria,  per  scoperte  od  invenzioni industriali di
grande   importanza   pratica;   per  introduzione  di  considerevoli
perfezionamenti  tecnici  per  organizzazione di importanti complessi
aziendali;  per  utilizzazione  piu'  efficace  di forze motrici o di
materie  prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole alla
elevazione economica e sociale delle classi operaie;
    c)  nel  commercio,  per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla
produzione  nazionale,  o  per  organizzazioni idonee ad agevolare le
relazioni  commerciali,  o  per avere creato o sviluppato istituzioni
atte a giovare agli scambi;
    d)  nell'artigianato,  per  avere  con lavorazioni di alto pregio
artistico  e  tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla
produzione artigiana italiana;
    e)  nell'attivita'  creditizia  e  assicurativa, per avere con la
creazione   o   organizzazione   di  efficienti  entita'  finanziarie
contribuito  allo  sviluppo  del complesso delle attivita' economiche
nazionali.
  La  decorazione  stessa  puo'  essere  concessa  anche  a cittadini
italiani  residenti  all'estero  che  abbiano acquistata alcuna delle
benemerenze di cui al comma precedente.