Art. 4. Un Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accerta i titoli di benemerenza delle persone designate. Il Consiglio e' convocato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti di esso. Per ogni designazione e' incaricato di riferire per iscritto uno dei consiglieri. Le designazioni si intendono adottate dal Consiglio qualora ottengano, con votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio. Salvo i casi di errore di persona, le designazioni che non siano state adottate dal Consiglio non possono essere ripresentate all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le persone designate non abbiano acquistato nuovi titoli di benemerenza. Parimenti non possono essere ripresentate prima di un quinquennio le designazioni che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non fossero state proposte per il conferimento ai sensi dell'articolo seguente. Nessuna designazione puo' essere ripresentata al Consiglio quando sia stata da esso non adottata per due volte.