Art. 4.

  Un Consiglio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Ministro  per  l'industria  e per il commercio, di
concerto  con  il  Ministro per l'agricoltura e le foreste, accerta i
titoli di benemerenza delle persone designate.
  Il  Consiglio  e'  convocato  dal Ministro per l'industria e per il
commercio.
  Le  adunanze  del  Consiglio sono valide quando intervengono almeno
due terzi dei componenti di esso.
  Per  ogni  designazione  e' incaricato di riferire per iscritto uno
dei consiglieri.
  Le   designazioni  si  intendono  adottate  dal  Consiglio  qualora
ottengano,  con  votazione a scrutinio segreto, il voto favorevole di
almeno due terzi dei componenti il Consiglio.
  Salvo  i  casi  di errore di persona, le designazioni che non siano
state   adottate   dal  Consiglio  non  possono  essere  ripresentate
all'esame di esso se non siano trascorsi almeno cinque anni o le
  persone   designate   non   abbiano   acquistato  nuovi  titoli  di
  benemerenza.
Parimenti non possono essere ripresentate prima di un quinquennio
le  designazioni  che, pure essendo state adottate dal Consiglio, non
fossero  state  proposte  per  il conferimento ai sensi dell'articolo
seguente.
  Nessuna  designazione  puo' essere ripresentata al Consiglio quando
sia stata da esso non adottata per due volte.