Art. 10.

  Il   trattamento   di   pensione  di  cui  all'articolo  precedente
sostituisce  l'assegno  integrativo,  l'indennita'  di caropane e gli
assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto
legislativo   luogotenenziale  1  marzo  1945,  n.  177,  al  decreto
legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563,
al  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947,  n.  689,  alla  legge  14  giugno  1949,  n.  322 e successive
modificazioni.
  L'ammontare  annuo  delle  pensioni integrate ai sensi del predetto
art.  9  non  puo'  essere  inferiore,  al  netto delle maggiorazioni
spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni
di invalidita'.............................         L. 60.000

b) pensioni di vecchiaia ai pensionati
di eta inferiore ai 65 anni...............          "  42.000

c) pensioni ai superstiti.............              "  42.000

  Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera
a)  del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il
pensionato compie il 65° anno di eta'.
  I  trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma
sono  maggiorati  di  un  decimo del loro ammontare per ogni figlio a
carico del pensionato.
  Le  disposizioni  contenute  nel  secondo  comma non si applicano a
coloro   che   comunque   percepiscono   piu'   pensioni   a   carico
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  e  dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione
stessa,  qualora  per  effetto del cumulo il pensionato fruisca di un
beneficio mensile superiore al minimo garantito.
  Nel  caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo,
la  pensione  dell'assicurazione  obbligatoria sara' integrata sino a
raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.