Art. 10. Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennita' di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modificazioni. L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto art. 9 non puo' essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi: a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di eta non inferiore ai 65 anni e pensioni di invalidita'............................. L. 60.000 b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di eta inferiore ai 65 anni............... " 42.000 c) pensioni ai superstiti............. " 42.000 Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera a) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di eta'. I trattamenti minimi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato. Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione dell'assicurazione obbligatoria sara' integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.