Art. 12. Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta. Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne. Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sara' effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.