Art. 12.

  Ai  titolari  di  pensione che prestano la propria opera retribuita
alle  dipendenze  di  altri,  il  trattamento complessivo di pensione
previsto  dalla  presente  legge  e'  ridotto di una quota pari ad un
quarto  del  trattamento  stesso,  salvo quanto e' disposto nel comma
seguente.  I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di
lavoro la loro qualita' di pensionati.
  La  trattenuta  di  cui al precedente comma non puo' superare il 25
per cento della retribuzione.
  Il  datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata
la  qualita'  di  pensionato  del proprio dipendente, ha l'obbligo di
detrarre  dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo
comma  e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
e  di  versarlo  all'Istituto  stesso  che  lo  accreditera' al Fondo
adeguamento pensioni.
  Ai  titolari  di  pensione  con  importi minimi di cui all'art. 10,
quando  prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non
viene applicata alcuna trattenuta.
  Dalla  trattenuta  di  cui al primo comma sono esclusi i lavoratori
agricoli  giornalieri  inclusi negli elenchi anagrafici con un numero
di  giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di
104 se donne.
  Per  i  lavoratori  agricoli  giornalieri  inscritti  negli elenchi
anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156
se   uomini  e  a  104  se  donne,  la  trattenuta  sara'  effettuata
direttamente  dall'Istituto  nazionale della previdenza sociale sulla
base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.