Art. 13.

  Nel  caso  di  morte  dell'assicurato  senza  che  sussista  per  i
superstiti  il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita'
pari  a  45  volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel
quinquennio  precedente la morte risulti versato o accreditato almeno
un  quindicesimo  dei  contributi  indicati  al n. 1) del primo comma
dell'art.   9  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636,
modificato dall'art. 2 della presente legge.
  L'indennita'  non puo' essere inferiore a L. 22.500 ne' superiore a
L. 67.500.
  In  mancanza  del  coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche'
per  essi  sussistano  le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio
decreto-legge  14  aprile  1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della
presente legge.
  L'indennita'  spettante  ai  figli  e'  liberamente  pagata  a  chi
esercita la patria potesta'.