Art. 13. Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennita' pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreche' nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennita' non puo' essere inferiore a L. 22.500 ne' superiore a L. 67.500. In mancanza del coniuge l'indennita' spetta ai figli, sempreche' per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge. L'indennita' spettante ai figli e' liberamente pagata a chi esercita la patria potesta'.