Art. 14.

  Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col
decreto  legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed il Fondo
di  solidarieta'  sociale,  istituito  con il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.
  Presso  l'istituto  nazionale della previdenza sociale e' istituito
il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilita'.
  Le  gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione
disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle
delle rispettive assicurazioni.
  Le  attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, risultanti
dai  rendiconti  alla data di chiusura delle gestioni integrative per
le  pensioni,  per  la  disoccupazione  e  per  la  tubercolosi, sono
attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni,
alla   gestione   dell'assicurazione   disoccupazione   ed  a  quella
dell'assicurazione tubercolosi.
  Le attivita' e le passivita' del Fondo di solidarieta' sociale sono
attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
  Il   Fondo   per   l'adeguamento   delle   pensioni,   la  gestione
assicurazione  disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi
subentrano  in  ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri
pertinenti  rispettivamente  al  Fondo di integrazione ed al Fondo di
solidarieta' sociale.
  Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio
dei  sindaci  del  Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni
rientrano   nella   competenza  degli  organi  normali  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  L'importo  netto  del  fondo di riserva, risultante dal bilancio di
chiusura  al  31  dicembre  1950  della  gestione  dell'assicurazione
obbligatoria  per  la nuzialita' - la natalita', soppressa con l'art.
24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' devoluto all'Ente nazionale
per  la  assistenza  agli  orfani  dei lavoratori italiani, di cui al
decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.