Art. 14. Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ed il Fondo di solidarieta' sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale e' istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilita'. Le gestioni del Fondo di integrazione, relative alla assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni. Le attivita' e le passivita' del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi. Le attivita' e le passivita' del Fondo di solidarieta' sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarieta' sociale. Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' - la natalita', soppressa con l'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' devoluto all'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.