Art. 15.

  I  contributi  dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale,
per   il  trattamento  a  favore  delle  lavoratrici  madri,  per  la
costruzione  di  case  per  lavoratori  (Gestione  I.N.A.-Casa) e per
l'assistenza  agli  orfani  dei  lavoratori  italiani  sono calcolati
sull'intero ammontare della retribuzione.
  Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione
tutto  cio'  che  il  lavoratore  riceve,  in denaro o in natura, per
compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.
  Qualora  la  retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400,
il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo.
  Nel  corso  del  primo  quinquennio  di applicazione della presente
legge,  se  particolari  esigenze  lo  richiedano  a  vantaggio della
mutualita'  generale  o delle categorie interessate, il limite di cui
al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e la
previdenza  sociale,  anche solo relativamente a determinate zone o a
singole categorie.