Art. 15. I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione. Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta. Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.