Art. 16. All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13, 26, 29, 30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato. L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote: a) datori di lavoro.......... 50 per cento b) lavoratori................ 25 " c) Stato..................... 25 " La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10 e' sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.