Art. 16.

  All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla
corresponsione  delle  prestazioni previste dagli articoli 9, 10, 13,
26,  29,  30 e 34 della presente legge, si provvede con un contributo
dei    lavoratori   soggetti   all'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti, con un contributo dei
datori di lavoro e con il concorso dello Stato.
  L'onere  di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di
cui  all'art. 10, e' ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e
lo Stato secondo le seguenti quote:

               a) datori di lavoro.......... 50 per cento
               b) lavoratori................ 25 "
               c) Stato..................... 25 "

  La  spesa  annua  per  i  trattamenti  minimi di pensione stabiliti
dall'art.  10  e'  sostenuta  dallo  Stato  con  un  contributo di 15
miliardi  e  per  la  rimanente  quota  dai  datori  di  lavoro e dai
lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.