Art. 17.

  Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro e' stabilito in
percentuale  sull'ammontare  della retribuzione lorda del lavoratore,
determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei
contributi  dovuti  per  gli assegni familiari. Nel caso in cui siano
stabilite,  ai  sensi  dell'art.  6 del regio decreto-legge 14 aprile
1939,  n.  636, modificato dall'art. 2 della presente legge, apposite
tabelle  di  retribuzioni  medie,  il contributo dei lavoratori e dei
datori di lavoro e' riferito alle retribuzioni medie stesse.
  Nel  primo  quinquennio  di  applicazione  della presente legge, la
misura del contributo di cui al precedente comma, dovuto al Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni,  compreso  quello  stabilito  per  la
prosecuzione   volontaria   dell'assicurazione  obbligatoria  per  la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, e' determinata annualmente
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per  il  lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per
il  tesoro,  in  relazione  al fabbisogno del Fondo per l'adeguamento
delle  pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data dal
1  gennaio  di  ciascun  anno  non sia emanato il decreto predetto, i
datori  di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sara'
entrato  in  vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi
nella misura fissata nell'anno precedente.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto col
Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi puo'
essere  trasformato  in contributo in misura fissa per ciascuna delle
classi  di  salario  di  cui  alle tabelle A e B, n. 1, allegate alla
presente legge.
  Le  modalita' per il versamento dei contributi di cui ai precedenti
commi  sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, anche
limitatamente   a  particolari  categorie  di  lavoratori  o  a  zone
territoriali.
  Per  i  lavoratori  agricoli  non  aventi qualifica impiegatizia il
contributo  e'  determinato,  accertato  e  riscosso con la procedura
prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e dai regi
decreti   24   settembre  1940,  n.  1949  e  n.  1954  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  Il  concorso  dello Stato e' versato in rate semestrali anticipate,
salvo  conguaglio  alla  fine  di  ciascun esercizio, per la parte da
calcolare  in  base  al  secondo  comma  dell'articolo precedente. La
determinazione dello ammontare definitivo di detta parte del concorso
dello  Stato  sara'  fatta  in base alle risultanze del rendiconto di
gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.