Art. 19.

  Il  datore  di  lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi
anche  per  la  parte  a  carico  del  lavoratore  qualunque patto in
contrario e' nullo.
  Il  contributo  a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di
lavoro  sulla  retribuzione  corrisposta  al  lavoratore  stesso alla
scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.