Art. 2.

  Gli  articoli  6,  8,  9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939,  n.  636,  convertito  nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.   6.  -  I  contributi  per  le  assicurazioni  base  per  la
invalidita',  vecchiaia  e  superstiti,  per  la  tubercolosi, per la
disoccupazione  involontaria  e  per  l'assistenza  agli  orfani  dei
lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950,
n.  860,  sono  dovuti  nella  misura  stabilita  dalle tabelle A e B
allegate  al  presente  decreto  e  per  ogni periodo di lavoro nelle
medesime indicato.
  "I  contributi  sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non
abbia  prestato  la  sua,  opera  per l'intero periodo indicato nelle
tabelle di cui al comma precedente.
  "Qualora  i  lavoratori  contemplati  dalla  tabella B, n. 1, siano
retribuiti  a  quindicina,  la  retribuzione settimanale si determina
moltiplicando  la  retribuzione  quindicinale  per  24 e dividendo il
prodotto per 52.
  "Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone
del  territorio  nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro,  puo'  stabilire apposite tabelle di retribuzioni
medie  agli  effetti  del calcolo del contributo e fissare altresi' i
periodi medi di attivita' lavorativa".
  "Art.  8.  -  Agli  effetti  del  diritto  alle  prestazioni  delle
assicurazioni  obbligatorie  e  della misura, di esse, gli assicurati
sono  considerati  appartenenti  alla  categoria, fra quelle indicate
dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto,  nella  quale  hanno
contribuito per un maggior periodo di tempo:
    a)  nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la
pensione di vecchiaia;
    b)  nell'ultimo  quinquennio  precedente la morte dell'assicurato
per  la  pensione  e  le  indennita'  ai  super  stiti, e nell'ultimo
quinquennio  precedente  la  domanda per la pensione di invalidita' e
per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
    c)  nell'ultimo  biennio precedente l'inizio della disoccupazione
per   le   prestazioni   dell'assicurazione   per  la  disoccupazione
involontaria".
  "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
    1)  al  compimento  del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55°
anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni
dalla   data   iniziale  dell'assicurazione  e  risultino  versati  o
accreditati in di lui favore almeno:
      180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
      780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
      15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
      2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per
gli uomini, ovvero
      1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le
donne e i giovani, ovvero
      1560  contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri
di  cui  alla  tabella  B,  n.  3,  per le donne e i giovani, purche'
risultino  inscritti  come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi
dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;
    2)  a  qualunque  eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi
dell'art. 10 e quando:
      a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della
assicurazione  e  risultino  versati  o  accreditati in di lui favore
almeno:
        60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
        260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
        5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
        780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
        520  contributi  giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani, ovvero
        520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se uomini, ovvero
        350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se donne o giovani;
      b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione
almeno:
        12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
        52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
        un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
        156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
        104  contributi  giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani.
  "Nel   caso  di  assicurati  in  cui  favore  risultino  versati  o
accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di
contribuzione  sono determinati ragguagliando i diversi contributi in
base  ai  rapporti  desumibili  dai corrispondenti minimi indicati al
precedente comma.
  "I  limiti  di  eta'  di  cui  al  n. 1) del presente articolo sono
ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando
siano    trascorsi    almeno   dieci   anni   dalla   data   iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i
contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
  "Per   i   lavoratori   agricoli  avventizi  e  compartecipanti  si
considerano  utili  ai  fini  dei  requisiti  richiesti  dal presente
articolo   per  il  conseguimento  della  pensione  tanti  contributi
giornalieri  quante  sono  le  giornate  di  lavoro  attribuite dalla
Commissione  provinciale  di  cui  all'art.  5  del  regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949".
  "Art. 12. - L'ammontare della pensione annua e determinato:
    a)  per  gli  assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime
1500  lire  di  contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500
lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
    b)  per  le  assicurate,  in ragione del 33 per cento delle prime
1500  lire  di  contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500
lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.
  "La  pensione  di  vecchiaia  decorre  dal  primo  giorno  del mese
successivo a quello nel quale e' presentata la domanda.
  "Qualora  la  domanda  sia presentata dopo trascorso almeno un anno
dalla  data  di  raggiungimento  del  diritto alla liquidazione della
pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:
    1)  per  le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli
anni  di  differimento  compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e'
della seguente misura:
           per un anno........................ 3 per cento
           per due anni....................... 6 " "
           per tre anni....................... 10 " "
           per quattro anni................... 15 " "
           per cinque anni.................... 22 " "

  "Per  gli  anni  di differimento successivi al 600 anno di eta', la
percentuale  di  maggiorazione  e'  quella  indicata  nel  n.  2) del
presente  articolo  ed  e'  applicata  sulla  pensione  eventualmente
maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
    2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli
anni  di  differimento  compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e'
della seguente misura:
           per un anno........................ 6 per cento
           per due anni....................... 13 " "
           per tre anni....................... 21 " "
           per quattro anni................... 30 " "
           per cinque anni.................... 40 " "

  "La  pensione,  calcolata  secondo  le  norme  di cui ai precedenti
commi, e' aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a;
carico  del  pensionato,  di eta' non superiore ai 18 anni o anche di
eta' superiore purche' inabile al lavoro, nonche' della quota di lire
100  annue  di  cui all'art. 59, lettera a) del regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827".
  "Art.  13.  -  Nel  caso  di morte del pensionato o dell'assicurato
sempreche'  per  quest'ultimo  sussistano  al  momento della morte le
condizioni  di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n.
2,  lettere  a)  e  b),  spetta  una  pensione  al coniuge e ai figli
superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non
abbiano  superato l'eta' di 18 anni e non esercitino alcuna attivita'
lavorativa  e  ai  figli  di  qualunque  eta' riconosciuti inabili al
lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
  "Tale  pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione
gia'   liquidata  o  che  sarebbe  spettata  all'assicurato  a  norma
dell'art. 12:
    a) il 50 per cento al coniuge;
    b)  il  20  per  cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione
anche  il  coniuge oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione
soltanto i figli.
  "La   pensione   ai  superstiti  non  puo'  in  ogni  caso  essere,
complessivamente,  ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero
ammontare della pensione calcolata a norma dell'art. 12.
  "Se  superstite  e'  il marito, la pensione e' corrisposta solo nel
caso  che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'art. 10.
  "Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti, la pensione
e'  riversibile  ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni,
che  non siano gia' titolari di pensione diretta, nella misura del 15
per cento per ciascuno".