Art. 20.

  Nei  contributi  di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti
quelli  dovuti  per  la  corresponsione della indennita' di caropane,
nelle   prestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria  invalidita',
vecchiaia  e  superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo
provvisorio  dello  Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n.
770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.