Art. 20. Nei contributi di cui agli articoli 5, 6, 16 e 17, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennita' di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.