Art. 21. Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia. I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie. Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.