Art. 21.

  Le   prestazioni   a  carico  del  Fondo  di  integrazione  per  le
assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi
e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente
dalle  rispettive  assicurazioni  obbligatorie nei limiti, nei modi e
con l'osservanza delle norme vigenti in materia.
  I  contributi  dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la
disoccupazione   sono   assegnati   alle   rispettive   assicurazioni
obbligatorie.
  Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione
dei  contributi  suddetti  si  applicano le norme contenute nei commi
secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.