Art. 22. 
 
  Si osservano, per le prestazioni ed  i  contributi  previsti  dalla
presente legge, sempre che siano  applicabili,  le  disposizioni  del
regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  convertito,   con
modificazioni,  nella   legge   6   aprile   1936,   n.   1155,   sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
comprese quelle sui benefici, i privilegi  e  le  esenzioni  fiscali,
nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14  aprile  1939,  n.
636, convertito, con modificazioni, nella legge  6  luglio  1939,  n.
1272.