Art. 22. Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.