Art. 24.

  Nelle   contravvenzioni   alle   norme  della  presente  legge,  il
contravventore,  prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di
primo  grado,  puo'  presentare  domanda  di  oblazione  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  il  quale,  previo  parere del
Comitato  esecutivo,  determina  la  somma da pagarsi entro i limiti,
minimo e massimo, della ammenda stabilita.
  Nel  caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati,
l'Istituto  puo'  anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre
la  somma  aggiuntiva  dovuta  a norma del primo comma del precedente
art. 23.