Art. 25. 
 
  Fermi  restando   i   requisiti   di   anzianita'   di   iscrizione
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi  di  contribuzione
necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art.  9  del
regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato  dall'art.  2  della
presente legge, tra la data di entrata in vigore della  legge  stessa
ed il 1 gennaio 1962  i  periodi  minimi  necessari  a  liquidare  la
pensione sono ridotti, per ciascun  anno,  alle  quote  indicate  nel
seguente prospetto: 
    

=====================================================================
              |Aliquota  ridotta  del|         |Aliqota  ridotta  del|
              |periodo minimo  di    |         |periodo  minimo  di  |
              |contribuzione per la  |         |contribuzione per    |
              |pensione di           |         |la pensione di       |
              |----------------------|         |---------------------|
              | inva-    | vecchiaia |         | inva-   | vecchiaia |
              |lidita    |           |         | lidita  |           |
              |----------|-----------|         |---------|-----------|
1952..........| 1/5      | 1/15      | 1957....| 3/5     | 7/15      |
1953..........| 2/5      | 2/15      | 1958....| 3/5     | 8/15      |
1954..........| 2/5      | 3/15      | 1959....| 4/5     | 9/15      |
1955..........| 2/5      | 4/15      | 1960....| 4/5     | 11/15     |
1956..........| 3/5      | 5/15      | 1961....| 4/5     | 13/15     |


    
 
  Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel
precedente comma, resta comunque fermo,  ai  fini  del  diritto  alla
liquidazione della pensione,  il  minimo  di  contribuzione  previsto
dall'art. 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, 
  modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 18  marzo  1943,  n.
  126. 
Per coloro che si avvalgono della facolta' di prosecuzione 
volontaria, di cui al precedente art. 5,  nel  periodo  di  validita'
delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi
ai fini del diritto alla  liquidazione  della  pensione  sono  quelli
stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta  la  domanda  di
autorizzazione alla prosecuzione volontaria.