Art. 28.

  Coloro  che  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge
risultino   ammessi  alla  prosecuzione  volontaria  ai  sensi  degli
articoli  57  e  58  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
devono,   entro   un  anno  dalla  data  suddetta,  uniformarsi  alle
prescrizioni della presente legge.
  Nel   termine   medesimo   essi  devono  riconsegnare  all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale le tessere assicurative che sono
state   loro   rilasciate   ai  fini  della  prosecuzione  volontaria
dell'assicurazione  secondo  le  norme  di  cui agli articoli 57 e 58
succitati.  Le  tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno
considerate  nulle  e  il valore delle marche in esse applicate sara'
rimborsato.
  Ai  contributi  versati  sulle  tessere  di cui al comma precedente
riconsegnate  nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni
di  cui  all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia,
l'assicurato  che  abbia  in  corso  la prosecuzione volontaria della
contribuzione  ai  sensi  dell'art.  57 succitato, potra' chiedere la
liquidazione  della  pensione  di  invalidita' solo dopo aver versati
almeno  52  contributi  settimanali con le norme di cui alla presente
legge.