Art. 28. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi degli articoli 57 e 58 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, devono, entro un anno dalla data suddetta, uniformarsi alle prescrizioni della presente legge. Nel termine medesimo essi devono riconsegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative che sono state loro rilasciate ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione secondo le norme di cui agli articoli 57 e 58 succitati. Le tessere non riconsegnate nel predetto termine saranno considerate nulle e il valore delle marche in esse applicate sara' rimborsato. Ai contributi versati sulle tessere di cui al comma precedente riconsegnate nel termine sopra indicato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge. Tuttavia, l'assicurato che abbia in corso la prosecuzione volontaria della contribuzione ai sensi dell'art. 57 succitato, potra' chiedere la liquidazione della pensione di invalidita' solo dopo aver versati almeno 52 contributi settimanali con le norme di cui alla presente legge.