Art. 29.

  Agli  iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico
30  maggio  1907,  n.  376,  e al titolo IV del regio decreto-legge 4
ottobre  1935,  n.  1827, compete unicamente la pensione calcolata in
base  alle  tariffe  approvate  con  regio decreto 9 ottobre 1922, n.
1403.
  Peraltro,  i  contributi  versati nella predetta assicurazione sono
rivalutati  agli  effetti  delle  pensioni e dei rimborsi agli eredi,
secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti:
    i contributi versati sino a tutto il 1914:
      400 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1915 al 1918:
      300 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1919 al 1922:
      200 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1923 al 1937:
      100 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1938 al 1939:
      50 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1940 al 1942:
      40 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1943 al 1945:
      30 volte il loro importo;
    i contributi versati dal 1946 al 1947:
      5 volte il loro importo.
  I  contributi versati dal 1 gennaio 1948 in poi sono computati alla
pari.
  Per  gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato
la  pensione  anteriormente  all'entrata,  in  vigore  della presente
legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta.
  Per  tali  pensionati  non  si  applicano le disposizioni contenute
nell'art. 10 della presente legge.