Art. 29. Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403. Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti: i contributi versati sino a tutto il 1914: 400 volte il loro importo; i contributi versati dal 1915 al 1918: 300 volte il loro importo; i contributi versati dal 1919 al 1922: 200 volte il loro importo; i contributi versati dal 1923 al 1937: 100 volte il loro importo; i contributi versati dal 1938 al 1939: 50 volte il loro importo; i contributi versati dal 1940 al 1942: 40 volte il loro importo; i contributi versati dal 1943 al 1945: 30 volte il loro importo; i contributi versati dal 1946 al 1947: 5 volte il loro importo. I contributi versati dal 1 gennaio 1948 in poi sono computati alla pari. Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta. Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge.