Art. 31.

  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino a tutto l'anno 1952 l'onere derivante al Fondo per l'adeguamento
delle  pensioni  dalla  corresponsione delle prestazioni previste dai
precedenti  articoli  9,  10,  13,  26 e 30 e' ripartito, in deroga a
quanto  disposto dall'art. 16, fra i datori di lavoro, i lavoratori e
lo Stato secondo le seguenti quote:
          a) datori di lavoro................. 55 per cento
          b) lavoratori....................... 20 "
          c) Stato............................ 25 "

  In  conseguenza la quota di spesa annua per i trattamenti minimi di
pensione  di  cui  all'art.  10  a  carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori e' ripartita, per il periodo indicato al precedente comma,
in ragione rispettivamente di 11/15 e di 4/15.
  A  decorrere  dal  primo  periodo  di  paga successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo
per  l'adeguamento delle pensioni e' stabilito nella misura del 9 per
cento  della  retribuzione,  di  cui  il  6,60 per cento a carico dei
datori di lavoro e il 2,40 per cento a carico dei lavoratori.
  Per  i  lavoratori  agricoli,  e  rispettivi  datori  di lavoro, il
contributo  di  cui  al  precedente  comma e' stabilito con la stessa
decorrenza nella misura seguente:
          a) per ogni giornata di salariato fisso uomo:
             datori di lavoro..................... L. 33,26
             lavoratori........................... " 12,10
          b) per ogni giornata di salariato fisso donna o ragazzo:
             datori di lavoro..................... L. 26,80
             lavoratori........................... " 9,74
          c) per ogni giornata di bracciante uomo:
             datori di lavoro..................... L. 40,28
             lavoratori........................... " 14,65
          d) per ogni giornata di bracciante donna o ragazzo:
             datori di lavoro..................... L. 31,78
             lavoratori........................... " 11,56

  Con  la stessa decorrenza i contributi assegnati ai sensi dell'art.
21  della  presente  legge  alle assicurazioni obbligatorie contro la
tubercolosi  e contro la disoccupazione sono stabiliti nelle seguenti
misure:
          a) per l'assicurazione contro la tubercolosi 2,60%
          b) per l'assicurazione contro la disoccupa-
     zione............................................ 2 - %

  La  misura  del contributo per assicurazione contro la tubercolosi,
di cui al precedente comma, e' stabilita per il settore agricolo come
segue:
          a) per ogni giornata di salariato fisso:
             uomo................................. L. 9,24
             donna o ragazzo...................... " 7,71
          b) per ogni giornata di bracciante:
             uomo................................. L. 15,40
             donna o ragazzo...................... " 7,71
          c) per ogni giornata di colono o mezza-
             dro.................................. L. 4,82