Art. 32.

  All'onere derivante dalla presente legge a carico dello Stato:
    a) per l'esercizio 1951-52, si fara' fronte coi fondi iscritti ai
capitoli  nn.  76  e  88  dello  stato  di previsione della spesa del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale per l'esercizio
medesimo  e  con  le  maggiori  entrate  di  cui  alla  prima nota di
variazione al bilancio dell'esercizio stesso;
    b) per l'esercizio 1952-53, si fara' fronte coi fondi iscritti al
capitolo  n.  90  dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, a norma dell'art. 14 della
presente  legge,  nonche'  coi  fondi di cui al capitolo n. 467 dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
l'esercizio medesimo.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.