Art. 35.

  Fino  a  che  non  sia  diversamente  disposto,  ai  beneficiari di
pensione  dei  fondi e trattamenti speciali di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  si  continueranno  a  corrispondere le prestazioni gia' a
carico  del  Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e del
Fondo di solidarieta' sociale.
  Le  disposizioni  di  cui  al precedente comma valgono anche per le
pensioni  derivanti  dalle convenzioni speciali gestite dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in quanto sussistano requisiti di
pensionamento  analoghi  a quelli dell'assicurazione obbligatoria per
la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
  Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi primo e secondo del
presente articolo saranno sostenuti dal Fondo per l'adeguamento delle
pensioni,  al  quale  saranno versati i contributi gia' di pertinenza
degli anzidetti due fondi.