Art. 38.

  Sono  abrogati  gli  articoli  57  e  58  del regio decreto-legge 4
ottobre  1935,  n.  1827,  il  terzo  comma  dell'art.  35  del regio
decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636  e  ogni altra disposizione
contraria o incompatibile con quelle della presente legge.