Art. 4.

  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
periodi   per   i   quali  e'  corrisposta  la  indennita'  ordinaria
dell'assicurazione   obbligatoria   contro   la  dissocupazione  sono
considerati  come  periodi  di contribuzione ai fini del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa.
  Per  detti  periodi si computera' come versato a favore dei singoli
assicurati   il   contributo  calcolato  sulla  me  dia  dei  singoli
contributi  effettivamente  versati  nella assicurazione obbligatoria
invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  nell'ultimo  anno anteriore a
ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.
  Per  la  copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita
al  Fondo  assicurati  obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle
pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale  sulla  base  delle  giornate  di disoccupazione indennizzate
complessivamente   accertate   nell'anno   e   del  contributo  medio
giornaliero  versato  nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per
l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati.
  Per  i tubercolotici regolarmente assicurati per la invalidita', la
vecchiaia   ed   i  superstiti,  sono  considerati  come  periodi  di
contribuzione  ai fini del diritto alla pensione e della misura della
pensione  stessa  i  periodi  di  degenza  in  regime sanatoriale e i
periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge.
  Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente
e  per  la  copertura  del  conseguente onere a carico della gestione
dell'assicurazione  per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri
previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.