Art. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta la indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la dissocupazione sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli assicurati il contributo calcolato sulla me dia dei singoli contributi effettivamente versati nella assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita' degli assicurati. Per i tubercolotici regolarmente assicurati per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge. Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma precedente e per la copertura del conseguente onere a carico della gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo.