Art. 5. L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'eta' di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna puo' rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia, e i superstiti e per la tubercolosi o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e al Fondo per l'adeguamento delle pensioni. A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'autorizzazione non puo' essere accordata se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato non possa far valere, nell'assicurazione nella quale richiede di effettuare i versamenti volontari, almeno uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione obbligatoria: 12 contributi mensili di cui alla tabella A; 52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1; un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2; 93 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini; 62 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non raggiungono nell'anno il minimo di 104 se uomini e 70 se donne, possono provvedervi anche annualmente in corso di assicurazione con versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi.