Art. 5.

  L'assicurato,  qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro
oppure  venga meno l'obbligo assicurativo per il compimento dell'eta'
di  60  anni,  se  uomo,  e di 55 anni, se donna puo' rispettivamente
conservare  i  diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per
la  invalidita',  la vecchiaia, e i superstiti e per la tubercolosi o
raggiungere  i  requisiti  minimi  per  il  diritto  alla pensione di
vecchiaia  o  di  invalidita'  mediante  il  versamento di contributi
volontari  all'assicurazione  base e al Fondo per l'adeguamento delle
pensioni.
  A  tal  fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  L'autorizzazione  non  puo'  essere  accordata  se  nel quinquennio
precedente   la   domanda   l'assicurato   non   possa   far  valere,
nell'assicurazione  nella  quale  richiede di effettuare i versamenti
volontari,   almeno   uno   dei   seguenti   requisiti  di  effettiva
contribuzione obbligatoria:
    12 contributi mensili di cui alla tabella A;
    52  contributi  settimanali  di  cui  alla  tabella  B,  n. 1; un
contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2;
    93  contributi  giornalieri  di cui alla tabella B, n. 3, per gli
uomini;
    62  contributi  giornalieri  di  cui alla tabella B, n. 3, per le
donne e i giovani.
  Nel   caso   di  assicurati  in  cui  favore  risultino  versati  o
accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di
contribuzione  sono determinati ragguagliando i diversi contributi in
base  ai  rapporti  desumibili  dai corrispondenti minimi indicati al
precedente comma.
  I  lavoratori agricoli i cui contributi obbligatori giornalieri non
raggiungono  nell'anno  il  minimo  di  104  se uomini e 70 se donne,
possono  provvedervi  anche annualmente in corso di assicurazione con
versamenti volontari sino alla concorrenza di detti minimi.