Art. 6. L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente e' assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato. Il versamento, dei contributi deve essere effettuato in relazione alla classe o categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato nell'articolo seguente, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria e' quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza. Nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe. L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione. La prima tessera ha validita' limitata ai ventiquattro mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi due mesi dalla scadenza della prima tessera, l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i ventiquattro mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera. In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sara' rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potra' applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori a sei mesi dalla data medesima. I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.