Art. 6.

  L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente e' assegnato, ai
fini   della   contribuzione  e  delle  prestazioni,  alla  categoria
professionale   nella   quale  egli  ha  prevalentemente  contribuito
nell'ultimo  quinquennio  precedente l'ultimo contributo obbligatorio
versato.
  Il  versamento,  dei contributi deve essere effettuato in relazione
alla  classe  o  categoria  di  appartenenza, nell'ammontare indicato
nell'articolo  seguente,  mediante applicazione di speciali marche di
contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla
apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  familiari l'ammontare dei
contributi da versare per la prosecuzione volontaria e' quello stesso
previsto  dalle  norme vigenti per il personale in servizio e secondo
l'ultima categoria di appartenenza.
  Nel  caso  di  prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni,
per  l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi,
la  contribuzione  deve  essere  effettuata per entrambe in relazione
alla stessa classe.
  L'applicazione  delle marche deve essere effettuata allo scadere di
ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione,
procedendosi  all'immediato  annullamento  di ciascuna marca mediante
apposizione della data di applicazione.
  La  prima  tessera  ha  validita'  limitata  ai  ventiquattro  mesi
successivi  a  quello  nel  quale viene rilasciata. Entro i primi due
mesi  dalla  scadenza  della prima tessera, l'assicurato ammesso alla
contribuzione  volontaria  deve riconsegnare la tessera all'Istituto,
con  applicate  le  marche  contributive  relative all'anno scaduto e
l'Istituto  a  sua  volta  rilascia  una  nuova  tessera valida per i
ventiquattro  mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le
marche  a  cominciare  dalla  settimana  o  dal  mese  immediatamente
seguente  a  quello  cui  si riferisce l'ultimo contributo volontario
applicato sulla precedente tessera.
  In  caso  di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine
stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sara' rilasciata con
la   data   della  riconsegna  predetta  e  l'assicurato  non  potra'
applicarvi  marche a copertura dei periodi anteriori a sei mesi dalla
data medesima.
  I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti
norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.