Art. 7.

  I  contributi  dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di
cui  al  successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di
cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e
b)  di  cui  all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art.
31,  ridotta  del  15  per  cento,  sulle retribuzioni comprese nella
classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale
viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.