Art. 8.

  L'acquisto  delle  marche per le assicurazioni sociali obbligatorie
deve  essere  effettuato in coincidenza col versamento del contributo
dovuto  al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo
ufficio  che  riceve il versamento. L'ufficio stesso fara' risultare,
mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto
acquisto  delle  marche  in  corrispondenza  al numero dei lavoratori
soggetti   all'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione.
  L'applicazione  delle marche sulle tessere personali dei lavoratori
assicurati  e' in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga
cui  si  riferisce  il versamento di cui al precedente comma entro 10
giorni  dalla  scadenza  del  periodo  medesimo,  salva  la  facolta'
prevista  dall'art.  21  del  regolamento  per l'esecuzione del regio
decreto  30  dicembre  1923,  n. 3184, approvato con regio decreto 28
agosto 1924, n. 1422.