(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 105)
                              Art. 105. 
                              (Titoli) 
 
 
  Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice: 
    1) il periodo di comando su navi nazionali; 
    2) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra
corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto  dal  terzo  comma
dell'articolo 116. 
  Costituiscono  altresi'  di  oli  da  valutarsi  dalla  commissione
medesima, qualora eccedano i periodi minimi  richiesti  dall'articolo
102: 
    1) il periodo di effettiva navigazione; 
    2) il periodo di navigazione come primo ufficiale. 
  I punti da assegnare ai titoli  di  cui  ai  precedenti  commi  non
possono nel complesso superare il numero di 4: entro questo limite il
ministro per la marina mercantile stabilisce con suo decreto  in  via
generale il coefficiente da attribuire a ciascun  gruppo  di  titoli.
Sono  salve  le  disposizioni  di  leggi   speciali   relative   alle
benemerenze nei pubblici concorsi.