(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 112)
                              Art. 112. 
                       (Armamento delle navi) 

 
  Le navi in comproprieta' dei piloti  effettivi  sono  armate  dalla
corporazione.  Alle  spese  di   armamento,   di   manutenzione,   di
riparazione ordinaria e di gestione, si provvede  con  la  detrazione
delle somme occorrenti dai proventi  di  pilotaggio,  prima  cime  si
proceda alla ripartizione prevista dall'articolo 120.