(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 113)
                              Art. 113. 
              (Nomina del capo pilota e dei sottocapi) 

 
  In ogni corporazione il capo del compartimento nomina, tenuto conto
dei maggiori titoli,  della  competenza  tecnica  e  della  capacita'
direttiva, il capo ed eventualmente, secondo il bisogno, uno  o  piu'
sottocapi della corporazione  tra  i  piloti  effettivi  che  abbiano
rispettivamente almeno cinque e due anni di anzianita'. 
  Il ministro per la marina mercantile puo' autorizzare, per esigenze
del servizio, la deroga al requisito della anzianita'.