(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 116)
                              Art. 116. 
           (Nomina e poteri del commissario straordinario) 

 
  Il  ministro  per  la  marina  mercantile,   in   caso   di   gravi
irregolarita' nel funzionamento della  corporazione,  puo'  nominare,
per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, prorogabile in casi
di imprescindibili esigenze a un anno, un  commissario  straordinario
fissando, nel provvedimento di nomina, l'indennita' che  deve  essere
corrisposta al commissario. Tale indennita' e' prelevata dai proventi
di pilotaggio. 
  La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del  capo  e
dei sottocapi piloti. 
  Il comandante del porto in caso di necessita' puo'  autorizzare  il
commissario ad assumere in servizio provvisorio marittimi  idonei  al
pilotaggio, con preferenza  per  coloro  che  sono  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 105.