(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 130)
                              Art. 130. 
              (Compenso in caso di mancata prestazione) 

 
  Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha  richiesto
il pilotaggio, e' dovuto il compenso di pilotaggio anche se  la  nave
non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non  imputabile  a
questo.