(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 153)
                              Art. 153. 
               (Ammissione fra i lavoratori portuali) 
 
 
  Per l'ammissione dei lavoratori il consiglio o la  commissione  del
lavoro  portuale  propone  al  ministero  della   marina   mercantile
l'apertura dei  ruoli  e  il  numero  dei  posti  da  attribuire  per
concorso. 
  Il bando di concorso e' reso pubblico, mediante manifesto,  a  cura
dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. 
  L'aspirante deve fare  domanda  all'autorita'  indicata  nel  comma
precedente, entro il termine stabilito, allegandovi i documenti  atti
a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e  degli  eventuali
titoli di preferenza.