(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 156)
                              Art. 156. 
                    (Cancellazione dai registri) 
 
 
  Oltre che nei casi previsti dal codice  o  da  leggi  speciali,  il
lavoratore e' cancellato dai registri: 
    1) per morte; 
    2) per permanente inabilita' al lavoro portuale; 
    3) per  avere  raggiunta  l'eta'  prescritta  dalle  leggi  sulla
previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del  diritto  alla
pensione di vecchiaia; 
    4) a domanda; 
    5) per essere stato  durante  l'anno  assente  dal  lavoro  senza
giustificato motivo piu' di quindici giorni consecutivi o  di  trenta
giorni non consecutivi; 
    6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 5 e 6
dell'articolo 152. 
  I riabilitati sono reiscritti nei registri, a  condizione  che  nei
ruoli esistano posti disponibili. 
  L'inabilita' di cui al n. 2 del primo comma del  presente  articolo
e' accertata da una, commissione istituita presso la  capitaneria  di
porto e composta: 
    1) dal medico di porto di ruolo, presidente; 
    2)  da  un  medico  designato  dall'istituto  nazionale  per   la
previdenza sociale; 
    3)  da  un   medico   designato   dall'istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
  Contro le risultanze della, visita sanitaria di cui  al  precedente
comma e' ammesso  ricorso,  entro  sessanta,  giorni  dalla  data  di
comunicazione dell'esito della  visita  stessa,  ad  una  commissione
centrale istituita presso il  ministero  della  marina  marcantile  e
composta: 
    1) dal capo del servizio competente del  ministero  della  marina
mercantile, presidente; 
    2) da un funzionario medico di  grado  non  inferiore  al  sesto,
appartenente  all'Alto  commissariato  per  l'igiene  e  la   sanita'
pubblica; 
    3)  da  due  medici  designati,  rispettivamente,   dall'istituto
nazionale per la previdenza sociale  e  dall'istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 
    4)  da  un   medico   designato   dall'organizzazione   sindacale
competente. 
  Le designazioni di cui ai nn.  2  a  4  del  precedente  comma  non
possono cadere su sanitari che abbiano fatto parte della  commissione
che emise il giudizio impugnato. 
  Gli accertamenti di cui sopra  hanno  effetto  anche  ai  fini  del
trattamento previdenziale del lavoratore.