(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 159)
                              Art. 159. 
                  (Doveri dei lavoratori portuali) 
 
 
  I lavoratori portuali devono: 
    1) presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro; 
    2) portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta  dei
funzionari e degli agenti dell'autorita' marittima mercantile e della
forza pubblica, il libretto di ricognizione 3) non  farsi  sostituire
da altri nel lavoro; 
    4)  notificare  senza  indugio  le  malattie,  le  variazioni  di
residenza, le chiamate alle armi e tutte  le  altre  circostanze  che
possano influire sulla loro reperibilita'; 
    5) non assentarsi dal lavoro ne' sospenderlo senza autorizzazione
di chi dirige o sorveglia le operazioni.