(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 160)
Art. 160.
(Congedi)
L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo'
concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del traffico, ai
lavoratori che ne facciano motivata richiesta, e tenendo conto
dell'anzianita' dei richiedenti.