(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 160)
                              Art. 160. 
                              (Congedi) 
 
 
  L'autorita' preposta  alla  disciplina  del  lavoro  portuale  puo'
concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del  traffico,  ai
lavoratori che  ne  facciano  motivata  richiesta,  e  tenendo  conto
dell'anzianita' dei richiedenti.