Art. 162. (Fusione di compagnie) Nel caso di fusione di due o piu' compagnie il patrimonio di queste e' devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attivita' e delle passivita' di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse. Qualora il valore delle quote degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio, sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore. Per ciascun lavoratore tenuto a tale integrazione si apre un conto individuale, nel quale si addebita, la somma complessiva corrispondente alla quota massima, e vengono accreditate la quota apportata e, di volta in volta, le singole trattenute sui salari fino alla estinzione del debito. Sulla somma addebitata non decorrono interessi. Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia ha diritto alla liquidazione della propria quota. L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale. La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.