(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 172)
                              Art. 172. 
    (Costituzione dell'assemblea e validita' delle deliberazioni) 
 
 
  L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la
meta'  dei   componenti   la   compagnia,   salvo   quanto   disposto
dall'articolo 173. Essa delibera a maggioranza assoluta.