(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 187)
                              Art. 187. 
                       (Ispezioni e controlli) 
 
 
  Il ministero della marina mercantile e  l'autorita'  preposta  alla
disciplina del lavoro portuale, di propria iniziativa o  su  proposta
della competente organizzazione sindacale o in seguito ai reclamo  di
membri della compagnia, possono disporre  o  effettuare  direttamente
controlli e ispezioni per accertare il regolare  funzionamento  della
compagnia. 
  Il  ministero  della  marina  mercantile,  previo  accordo  con  il
ministero competente, puo'  valersi,  nell'esercizio  della  suddetta
facolta', di funzionari di altre amministrazioni. 
  Qualora ne faccia  richiesta  almeno  un  terzo  dei  membri  della
compagnia, l'autorita', preposta alla disciplina del lavoro  portuale
ha l'obbligo di effettuare le ispezioni e i controlli di cui al primo
comma.