(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 190)
                              Art. 190. 
                     (Impiegati della compagnia) 
 
 
  Gli impiegati della compagnia devono essere cittadini italiani, non
aver riportato alcuna delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152
e risultare di buona condotta morale e civile. 
  La compagnia, prima di procedere alla nomina degli impiegati,  deve
ottenere l'autorizzazione dell'autorita'  preposta,  alla  disciplina
del lavoro portuale; essa e' inoltre tenuta a esonerare gli impiegati
che, a giudizio della predetta autorita', non abbiano dato  prova  di
rettitudine, di capacita o di diligenza nell'adempimento  delle  loro
mansioni o si siano dimostrati elementi perturbatori del lavoro.