(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 192)
                              Art. 192. 
             (Notizie per l'aggiornamento del registri) 
 
 
  Il  console  deve  comunicare  di  volta,  in  volta  all'autorita'
preposta  alla  disciplina  del  lavoro  portuale  tutte  le  notizie
riguardanti i  membri  della,  compagnia  che  siano  necessarie  per
l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150. 
  Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo.